Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 27 ago 1940
Ogni Intendenza sede di estrazione notifica telegraficamente, con le modalità prescritte, alle altre Intendenze, pure sedi di estrazione, i numeri estratti; fa stampare il bollettino ufficiale di tutte le ruote e lo spedisce immediatamente al Ministero delle finanze, alle Prefetture, alle Intendenze di finanza e agli uffici provinciali del Tesoro nonché alle ricevitorie del lotto della propria circoscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-36