Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo IV

Art. 36

In vigore dal 27 ago 1940
Ogni Intendenza sede di estrazione notifica telegraficamente, con le modalità prescritte, alle altre Intendenze, pure sedi di estrazione, i numeri estratti; fa stampare il bollettino ufficiale di tutte le ruote e lo spedisce immediatamente al Ministero delle finanze, alle Prefetture, alle Intendenze di finanza e agli uffici provinciali del Tesoro nonché alle ricevitorie del lotto della propria circoscrizione.
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