Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo IICapo I

Art. 41

In vigore dal 27 ago 1940
Le Intendenze annotano in apposito registro a madre e figlia le denunzie delle vincite. La bolletta madre rimane presso l'Intendenza e la bolletta figlia è consegnata al vincitore in prova della fatta denunzia.
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