Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo IICapo I

Art. 42

In vigore dal 27 ago 1940
Le Intendenze presentano di volta in volta alla Commissione d'archivio segreto un estratto del registro delle denunzie delle vincite di cui all'articolo precedente. La Commissione si assicura con la scorta dell'estratto del detto registro, dell'esistenza della vincita e appone sulla matrice analoga dichiarazione, facendo uso della seguente formula: «Visto, si accerta la vincita di lire.... salvi i riscontri prescritti dall' del R. decreto-legge». Toglie quindi dalla filza la matrice che contiene la vincita e la depone in apposito armadietto nel quale rimane durante il termine della prescrizione di novanta giorni. Se entro il detto termine la bolletta viene presentata la Commissione ne esegue il confronto nei modi prescritti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-42

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