Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo II
Art. 47
In vigore dal 27 ago 1940
Chiunque può presentare direttamente a qualsiasi Intendenza di finanza del Regno prima che ne rimanga prescritta la vincita, una bolletta vincente qualsiasi somma per ottenere che ne sia disposto il pagamento da parte della competente Intendenza.
In tal caso l'Intendenza rilascia una ricevuta staccata da un registro a madre e figlia. Però se la bolletta presentata riguarda vincita denunziata a termini dell' del R. decreto-legge 19 ottobre 1938 n. 1933, prima di rilasciare la ricevuta predetta, l'Intendenza deve ritirare quella di eseguita denunzia di cui è cenno all' del presente Regolamento.
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