Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo II
Art. 52
In vigore dal 27 ago 1940
L'ispettorato generale per il lotto e le lotterie del Ministero delle finanze provvede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, alla verifica delle operazioni di riscontro delle riscossioni e delle vincite già eseguite dalle Intendenze di finanza.
Gli atti e i documenti riguardanti il periodo estrazionale sul quale la revisione deve compiersi debbono essere spediti in pieghi assicurati.
La verifica sarà eseguita per ciascuna ricevitoria.
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