Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo II

Art. 48

In vigore dal 6 gen 1993
Tutte le bollette vincenti eccedenti l'importo di lire 25.000, quelle sulle quali cada dubbio o portino staccate le bollette "legate" e le altre al cui pagamento debbono provvedere per qualsiasi causa le intendenze sedi di archivio segreto, sono descritte in appositi elenchi e confrontate dalla Commissione di cui all' del regio decreto-legge n. 1933 del 1938, nei giorni e nei modi stabiliti. Nei giorni in cui si procede a tale confronto, devono essere verificate sulle matrici e liquidate tutte le vincite superiori a L. 30.000, accreditatesi dai ricevitori e indicate nelle apposite tabelle complete. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il predetto importo potrà essere modificato. Tale compito, negli archivi di maggiore importanza e qualora le vincite da verificare siano molto numerose, può essere disimpegnato da una o più Commissioni sussidiarie composta ciascuna come al successivo . All'uopo la competente Ragioneria provinciale dello Stato, prima dell'apertura dell'archivio segreto, provvederà a rimettere, all'Intendenza di finanza sede di estrazione, tutte le tabelle complete relative alle ricevitorie dipendenti dall'archivio stesso, comprendenti le vincite da verificare. Parimenti la detta Ragioneria provinciale dovrà tempestivamente rimettere alle intendenze sedi di archivio, comprese nella circoscrizione, le tabelle di cui sopra, attinenti alle ricevitorie dipendenti da ciascun archivio. Compiuto l'accertamento delle vincite, le tabelle predette sono ritirate dall'intendente o da chi per esso, per essere custodite con la massima cura fino a quando non sarà provveduto, presso il servizio di verifica e riscontro, al prescritto confronto.

Note all'articolo

  • Il Decreto 30 novembre 1992 (in G.U. 22/12/1992, n. 300) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di cui al secondo comma dell'art. 48 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1986, n. 141, e' elevato da L. 30.000 a L. 100.000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo