Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo II
Art. 43
In vigore dal 23 ott 1967
Il pagamento di ogni vincita che non ecceda le lire 25.000 è fatto dai gestori, sotto la propria responsabilità, all'atto della presentazione della bolletta.
Per le vincite superiori a tale cifra si provvede con ordine diretto dalle Intendenze sedi di archivio sulle sezioni di Regia tesoreria.
In ogni caso i ricevitori non dovranno far luogo al pagamento di vincite prima che siano in possesso del bollettino ufficiale delle estrazioni e che dal confronto con esso e da opportuni riscontri della bolletta con la copia dei giuochi abbiano accertata la esistenza della vincita.
Nei casi di molte vincite, per il pagamento delle quali i fondi della ricevitoria non fossero sufficienti, i ricevitori debbono pagare a preferenza le vincite di minore importo, sotto pena della sospensione dall'impiego.
I ricevitori debbono pagare le vincite per l'integrale importo stabilito dal prontuario.
In ogni caso detto importo deve sempre corrispondere a quello indicato dal ricevitore a proprio discarico nella apposita tabella delle vincite pagate.
Accertandosi una differenza che importi un illecito profitto da parte del ricevitore questi verrà sospeso dal servizio e denunziato all'autorità giudiziaria competente.
Le tue annotazioni
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