Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo II›Capo I
Art. 38
In vigore dal 27 ago 1940
La liquidazione delle vincite viene fatta esclusivamente in base al prontuario pubblicato a cura del Ministero delle finanze, con le avvertenze e norme nel medesimo stampate.
Ad ogni ricevitoria e collettoria sono fornite dall'Amministrazione due copie del detto prontuario: una di esse sarà posta a disposizione del pubblico ed il ricevitore o collettore dovrà prestarsi a spiegarne l'uso a chi abbia presentato una bolletta vincente e si presenti per giuocare.
Storico versioni
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