Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo II›Capo I
Art. 37
In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori, tenendo per base il bollettino ufficiale delle estrazioni, solo documento attendibile per il pagamento delle vincite, e con la scorta delle copie dei giuochi formano lo spoglio delle vincite verificatesi nella estrazione e lo trasmettono all'Intendenza sede di archivio in modo che giunga non oltre il martedì.
Lo stesso modello dev'essere trasmesso anche se negativo, nel qual caso i ricevitori devono apporvi analoga dichiarazione.
Quando poi nello spoglio già inviato sia avvenuto qualche errore od omissione, i ricevitori devono ripararvi trasmettendone subito altro esemplare corretto e completo.
Essi devono inoltre esporre all'ingresso della ricevitoria il bollettino ufficiale di tutte le estrazioni del Regno, mantenendovelo fino al giorno ed all'ora fissati per la successiva estrazione ed esponendolo poi nel locale della ricevitoria per un periodo non minore di un mese.
Indipendentemente dalla segnalazione da farsi con lo spoglio delle vincite, il ricevitore deve notificare telegraficamente all'Intendenza sede di archivio segreto le vincite superiori a L.
100.000. A sua volta l'Intendenza predetta dovrà informarne pure telegraficamente il Ministero.
Storico versioni
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