Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo IV
Art. 32
In vigore dal 27 ago 1940
Il riscontro di cui al precedente articolo dovrà essere eseguito con le maggiori cautele sotto la diretta ed ininterrotta vigilanza della commissione. Il segretario estrae ad uno ad uno gli astucci rimasti nell'urna contenenti i numeri da riscontrarsi, ne toglie da ciascuno il numero e lo consegna al presidente, il quale ne dà lettura agli altri componenti la commissione; ognuno di questi, per conto proprio, contrassegna ciascun numero nell'elenco annesso al verbale di estrazione.
È assolutamente vietato al segretario di estrarre dall'urna un nuovo astuccio se quello precedente non sia stato vuotato del numero e detto numero non sia stato contrassegnato nell'elenco del verbale predetto da tutti i componenti la commissione.
Storico versioni
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