Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo IV
Art. 29
In vigore dal 27 ago 1940
Il banditore, per ordine del prefetto o di chi ne fa le veci, prende dal tavolo il cartello portante il n. 1, lo mostra al pubblico, proclamandolo, indi lo consegna all'intendente il quale lo rimette al presidente. Questi lo piega e lo dà al podestà che lo pone nell'astuccio, e chiuso lo consegna, a mezzo del servente ad un fanciullo, preventivamente richiesto ad un Ente di beneficenza, perché lo deponga nell'urna. Queste operazioni devono essere egualmente ripetute per gli altri 89 numeri, ma ad ogni dieci numeri imbussolati, l'urna deve essere chiusa a chiave e girata parecchie volte in diverso senso per far ben rimescolare i numeri.
Storico versioni
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