Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo III

Art. 25

In vigore dal 27 ago 1940
Quando le matrici di una ricevitoria, o talune di esse non siano pervenute e non possano perciò essere chiuse in archivio segreto prima dell'estrazione, l'Intendenza di finanza deve, prima dell'estrazione, avvertire il pubblico dell'annullamento del giuoco mediante apposito avviso da affiggersi per otto giorni consecutivi all'albo esterno dell'ufficio del Comune nel quale trovasi la ricevitoria cui riguarda il mancato arrivo ed alla ricevitoria stessa, invitando i giuocatori a produrre le bollette nel termine di giorni 30 ed a ritirare dal gestore della ricevitoria il prezzo dei giuochi annullati.
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