Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo III
Art. 22
In vigore dal 27 ago 1940
È obbligo dei componenti la Commissione di assicurarsi anzitutto che gli armadi, contenenti le matrici del giuoco, siano chiusi e che le chiavi degli armadi stessi siano, alla loro volta, conservate in apposito armadietto, la cui chiave dev'essere ritirata dall'intendente.
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