Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo II

Art. 17

In vigore dal 27 ago 1940
L'intendente designa gl'impiegati per ogni estrazione che dovranno attendere al ricevimento e contazione delle matrici ed alla compilazione della doppia nota di esse. Con la scorta del conto dei bollettari, si procede all'accertamento del numero e dell'ordine progressivo delle matrici di ciascuna ricevitoria, controllando che siano tutte infilzate con la cordicella e che questa sia di un solo pezzo e porti il suggello a piombo della ricevitoria; ed altresì che in calce all'ultima matrice dell'ultimo bollettario di ogni tipo coperto di giuoco sia apposta la dichiarazione «chiuso», data e firma del ricevitore. Compiuta la contazione, vengono rassicurati i due capi della cordicella con un secondo piombo e con l'impronta di un apposito punzone custodito dall'intendente. Tale operazione dev'essere eseguita alla presenza di un funzionario amministrativo, delegato dall'Intendente, tenuto a riscontrare la corrispondenza delle filze delle matrici suggellate alla nota delle matrici portanti la dichiarazione firmata dal delegato al servizio di verifica e riscontri, attestante che le ricevitorie in esse indicate sono tutte quelle che avrebbero dovuto raccogliere giuoco per quella estrazione. Contemporaneamente alla contazione, due impiegati compilano la due note delle matrici su moduli portanti la detta dichiarazione; una in base al conto dei bollettari e l'altra in base al prospetto dimostrativo delle riscossioni incompleto. Tali note di matrici debbono essere distinte l'una dall'altra, a seconda che esse si riferiscano al giuoco valevole per una sola estrazione, oppure a quindici od a venticinque estrazioni. Assicurata la perfetta corrispondenza delle note, le matrici contate e suggellate sono introdotte nell'archivio Segreto. L'intendente deve assicurarsi che le filze delle matrici siano tutte collocate nell'apposito armadio secondo l'ordine numerale delle ricevitorie, mentre gli altri due membri della Commissione di cui all' del R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, riscontrano con la nota relativa, il numero della ricevitoria e la qualità delle matrici, che s'immettono, i cui dati vengono annunziati chiaramente, ricevitoria per ricevitoria dal funzionario addetto.
Storico versioni

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