Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo I›Capo I
Art. 13
In vigore dal 27 ago 1940
È assolutamente vietato di scrivere sulle copertine dei bollettari del giuoco, il numero e l'importo delle bollette annullate.
I ricevitori, chiuso definitivamente il giuoco, devono compilare: il conto dei bollettari in doppio e due prospetti dimostrativi della riscossione completandone uno solo e indicando nell'altro soltanto il numero dei bollettari di ciascun tipo contenenti bollette annullate, e nel riepilogo, la sola quantità dei bollettari di ciascun tipo adoperato per il giuoco. Nella compilazione di tali elaborati si debbono tenere distinti i quantitativi dei bollettari valevoli per la sola estrazione cui essi si riferiscono, dagli altri valevoli per quindici o per venticinque estrazioni.
Tali documenti devono essere spediti assieme alle matrici. Il prospetto dimostrativo della riscossione completo può essere spedito all'Intendenza sede di estrazione entro le ventiquattro ore successive alla estrazione.
Storico versioni
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