Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo I›Capo I
Art. 10
In vigore dal 27 ago 1940
Il reparto della somma assegnata ad ogni Intendenza con decreto del Ministro per le finanze per le poste delle giuocate di estratto determinato è fatto dall'intendente fra le diverse ricevitorie in ragione dell'importanza di ciascuna e delle esigenze del giuoco.
I ricevitori hanno l'obbligo di compilare la nota delle poste di estratto determinato e di inviarla alla Intendenza di finanza lo stesso giorno in cui spediscono le matrici.
Storico versioni
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