Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo I›Capo I
Art. 7
In vigore dal 27 ago 1940
Il giuoco può essere fatto per tutte le dieci ruote di estrazione indicate a stampa sul bollettario stesso, o per otto di esse, nel qual caso due debbono essere cancellate dal ricevitore su designazione del giuocatore, tanto sulla matrice che sulla bolletta.
Il giuoco può farsi per una sola ruota, che deve essere sempre espressamente indicata tanto sulla matrice che sulla bolletta, altrimenti si applicano le norme di cui all'articolo unico, primo capoverso, della legge 5 giugno 1939, n. 973, che ha convertito in legge il R. decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933.
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