Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo I›Capo I
Art. 6
In vigore dal 27 ago 1940
La interlineazione prevista per le giocate a prezzo multiplo, di cui all' R. decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, dev'essere fatta con due linee orizzontali contigue, discoste l'una dall'altra che, partendo dal margine sinistro della matrice, comprendano la matrice e la bolletta. Tra l'una e l'altra linea deve scriversi la parola " legata " tanto sulla matrice che sulla bolletta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-6