Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo II

Art. 16

In vigore dal 27 ago 1940
Quando per variazioni dell'orario postale o per qualsiasi altra causa, i ricevitori prevedano che, attenendosi all'ora stabilita per chiudere il giuoco, il sacchetto delle matrici non possa giungere in tempo utile all'Intendenza di finanza sede di archivio segreto, devono ovviare, per quanto è in loro, a siffatto inconveniente, anticipando la chiusura e dandone avviso al pubblico ed all'Intendenza predetta, che provvederà a rendere eventualmente definitivo il provvedimento determinato dall'urgenza o dalla specialità del caso. Qualora, all'intendenza di finanza, sede di archivio segreto del lotto, pervenga una filza di matrici del giuoco raccolto da ricevitoria non appartenente alla propria circoscrizione, l'intendente ne dà immediata notizia telegrafica all'Intendenza sede di archivio cui la filza avrebbe dovuto giungere e provvede alla custodia della filza stessa nell'archivio segreto in sede. Compiuto il periodo di prescrizione, la filza viene estratta dall'archivio segreto e rimessa in piego suggellato e assicurato all'Intendenza competente.
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