Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo II

Art. 15

In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori, chiuso definitivamente il giuoco, debbono rimettere all'Intendenza di finanza sede di archivio segreto le matrici di tutto il giuoco raccolto nella settimana valevole per una, per quindici o per venticinque estrazioni, con il conto dei bollettari in doppio, il prospetto dimostrativo delle riscossioni «incompleto», la nota di estratto e la busta con l'elenco delle bollette annullate staccate. I ricevitori delle città sedi di estrazione o di archivio segreto e quelli titolari di ricevitorie situate in località non distanti, se autorizzati dall'Intendenza di finanza, fanno la consegna personalmente, o a mezzo di un proprio incaricato sotto la loro responsabilità del piego contenente le matrici e gli altri documenti. Tutti gli altri ricevitori ne effettuano la spedizione con apposito sacchetto fornito dall'Amministrazione, e debitamente suggellato e in assicurazione postale, ritirandone ricevuta. La consegna delle matrici dev'essere fatta non più tardi di due ore prima dell'ora fissata per l'estrazione.
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