Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo I›Capo I
Art. 9
In vigore dal 27 ago 1940
I ricevitori debbono trascrivere con chiarezza i giuochi contenuti in ciascun bollettario su apposito stampato, detto copia-giuochi, da rimanere presso la ricevitoria per un periodo di sei mesi e da servire di base per il pagamento delle vincite. Debbono inoltre indicare per ogni giuocata il numero delle bollette legate a quella sulla quale la giuocata fu scritta.
Storico versioni
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