Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo II

Art. 44

In vigore dal 27 ago 1940
Effettuato il pagamento delle vincite, i ricevitori devono scrivere sul dorso delle bollette la seguente formula. «Pagato addì.............». Il ricevitore ............ ». Tutte le bollette vincenti pagate dal ricevitore debbono essere distinte per estrazione e quindi raggruppate per ciascuna specie secondo il numero progressivo dei bollettari di egual prezzo e delle bollette, e descritte sulle tabelle apposite. È vietato indicare, in qualsiasi modo, sulla bolletta, l'importo della vincita.
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