Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Capo II
Art. 44
In vigore dal 27 ago 1940
Effettuato il pagamento delle vincite, i ricevitori devono scrivere sul dorso delle bollette la seguente formula. «Pagato addì.............».
Il ricevitore
............ ».
Tutte le bollette vincenti pagate dal ricevitore debbono essere distinte per estrazione e quindi raggruppate per ciascuna specie secondo il numero progressivo dei bollettari di egual prezzo e delle bollette, e descritte sulle tabelle apposite.
È vietato indicare, in qualsiasi modo, sulla bolletta, l'importo della vincita.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-44