Art. 36
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo IV

Art. 36

125 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
Ogni Intendenza sede di estrazione notifica telegraficamente, con le modalità prescritte, alle altre Intendenze, pure sedi di estrazione, i numeri estratti; fa stampare il bollettino ufficiale di tutte le ruote e lo spedisce immediatamente al Ministero delle finanze, alle Prefetture, alle Intendenze di finanza e agli uffici provinciali del Tesoro nonché alle ricevitorie del lotto della propria circoscrizione.
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