Art. 40
Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo IICapo I

Art. 40

151 / 403
In vigore dal 27 ago 1940
La denunzia della vincita, entro il termine di giorni trenta, dev'essere fatta dal giuocatore all'Intendenza di finanza della provincia per mezzo di lettera raccomandata o con telegramma. La denunzia deve indicare esattamente il numero e la sede della ricevitoria che ha rilasciato la bolletta, la data della estrazione e la ruota cui la bolletta si riferisce, il numero e la serie della bolletta ed il prezzo relativo, ed i numeri vincenti.
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