Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 326

In vigore dal 11 lug 1940
È in facoltà. del direttore della colonia di consentire ai confinati di provvedersi, a proprie spese, di alloggi privati, in locali che siano sorvegliabili. Quando non ostino circostanze speciali, i confinati possono farsi raggiungere da persone di loro famiglia, purchè dimostrino al direttore della colonia di aver assicurato per esse l'alloggio ed i mezzi di sussistenza. Venendo meno queste condizioni, od in caso di abuso o di cattiva condotta del confinato o delle persone di famiglia, queste possono essere allontanate dalla colonia.
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