Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 323

In vigore dal 11 lug 1940
La Commissione di appello ha facoltà di ridurre il periodo di assegnazione al confino e di ordinare che in luogo del confino, siano inflitte l'ammonizione o la diffida.
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