Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 319

In vigore dal 11 lug 1940
Emessa l'ordinanza di assegnazione al confino, la Commissione dispone l'immediato arresto del confinato, a meno che non vi abbia già provveduto ai sensi dell' della legge. Copia dell'ordinanza è, in ogni caso, comunicata, entro 24 ore, al confinato, con l'avvertenza della facoltà che gli compete, di ricorrere alla Commissione di appello, nel termine di giorni 10. Dal giorno dell'arresto decorre il periodo dell'assegnazione al confino.
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