Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 317
In vigore dal 17 gen 1945
Quando la Commissione non ordini l'immediato arresto della persona proposta per l'assegnazione al confino, provvede per la comparizione del denunziato col procedimento di cui agli della legge.
Se il denunziato è in istato di arresto, la Commissione ordina che gli sia notificata una succinta esposizione dei fatti su cui la denunzia è fondata, con l'indicazione della data in cui, in un termine non minore di giorni tre nè maggiore di giorni dieci da quello della notificazione, sarà tradotto dinanzi alla Commissione stessa per l'interrogatorio.
Della notificazione dev'essere redatto processo verbale in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguito adempimento da parte dell'agente incaricato, à allegata agli atti del procedimento.
Le tue annotazioni
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