Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 313

In vigore dal 11 lug 1940
I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo, prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a visita medica di controllo. I minorenni riconosciuti affetti da infermità fisiche e psichiche, sono segnalati ai Comitati di patronato per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, pei provvedimenti ai sensi del testo unico 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316 e del relativo regolamento.
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