Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo VI
Art. 311
In vigore dal 11 lug 1940
Il Servizio militare non interrompe il biennio di validità dell'ordinanza di ammonizione.
Qualora, all'atto del congelamento, il biennio non sia ancora trascorso, l'ammonito ha l'obbligo di presentarsi subito all'autorità locale di P. S. per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell'ammonizione.
Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.
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