Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 311

In vigore dal 11 lug 1940
Il Servizio militare non interrompe il biennio di validità dell'ordinanza di ammonizione. Qualora, all'atto del congelamento, il biennio non sia ancora trascorso, l'ammonito ha l'obbligo di presentarsi subito all'autorità locale di P. S. per essere nuovamente sottoposto ai vincoli dell'ammonizione. Tale obbligo incombe anche all'ammonito che, trovandosi in servizio militare, ottenga una licenza ordinaria o straordinaria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-311

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo