Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 306

In vigore dal 11 lug 1940
La denunzia per l'ammonizione è fatta dal Questore con rapporto scritto, motivato e corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni caso, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'Arma dei CC. RR.
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