Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 303

In vigore dal 11 lug 1940
L'obbligo di trasmettere ogni 15 giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell' della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.
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