Art. 303
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 303

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In vigore dal 11 lug 1940
L'obbligo di trasmettere ogni 15 giorni il dispositivo delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato, a termine dell' della legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali militari, del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.
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