Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 300

In vigore dal 11 lug 1940
L'autorità di P. S. è tenuta a prestare ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo di accordo con le società di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.
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