Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo VI

Art. 299

In vigore dal 11 lug 1940
L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all' della legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero per l'interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando, la indicazione del patronato pei liberati dal carcere al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione utile ai fini di polizia.
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