Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 161

In vigore dal 11 lug 1940
La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, di cui all' della legge, è subordinata all'approvazione, da parte del Questore, delle norme che le regolano. Tali norme devono tenersi affisse in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse. Ogni infrazione alle norme stesse, ancorchè dovuta a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.
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