Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 156

In vigore dal 11 lug 1940
L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.
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