Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 155
In vigore dal 1 ago 1940
Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall' della legge.
Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.1a
Note all'articolo
- L'avviso di rettifica in G.U. 1/8/1940, n. 179 ha disposto che " tra le parole " pubblica sicurezza ", e " salvo " interporre le seguenti parole: " e delle garanzie per la morale pubblica e pel buon costume " ".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-155