Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 160

In vigore dal 11 lug 1940
Non è considerata vendita ambulante di bevande alcoliche, ai sensi dell' della legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare, durante il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-160

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo