Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 163
In vigore dal 11 lug 1940
La Commissione provinciale, di cui all' della legge composta:
a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede;
b) di un consigliere di prefettura;
c) di un membro designato dal Consiglio provinciale delle corporazioni;
d) di un membro designato dal Consiglio provinciale di sanità;
e) del medico provinciale;
f) di un rappresentante degli esercenti designato dai Sindacati locali riconosciuti;
g) dl un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario;
h) di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.
Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della Commissione.
Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purchè nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, del quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal Consiglio provinciale di sanità.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-163