Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 163

In vigore dal 11 lug 1940
La Commissione provinciale, di cui all' della legge composta: a) del Prefetto, che la nomina, la convoca e la presiede; b) di un consigliere di prefettura; c) di un membro designato dal Consiglio provinciale delle corporazioni; d) di un membro designato dal Consiglio provinciale di sanità; e) del medico provinciale; f) di un rappresentante degli esercenti designato dai Sindacati locali riconosciuti; g) dl un funzionario di pubblica sicurezza di grado non inferiore a commissario; h) di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo. Un funzionario di pubblica sicurezza od un impiegato di polizia, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Tutti i membri, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed e), durano in carica due anni e possono essere riconfermati, purchè nel biennio precedente non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, per qualsiasi causa, a più della metà delle sedute o non siano mancati, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. Per la legalità dell'adunanza è necessario l'intervento di almeno tre membri, del quali uno sia il medico provinciale o il membro designato dal Consiglio provinciale di sanità. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
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