Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 168

In vigore dal 11 lug 1940
A tutti gli effetti della legge e del presente regolamento si considerano frazioni quelle indicate come tali dal censimento ed anche il capoluogo nei comuni divisi in frazioni. Nel caso in cui un gruppo di popolazione non sia indicato separatamente nel censimento, la Commissione, in base a documentata istanza, può riconoscerla come frazione, purchè si trovi isolato o lontano da altro centro abitato.
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