Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 167

In vigore dal 11 lug 1940
Per il trasferimento di un esercizio pubblico, da uno ad altro locale nella stessa frazione o nello stesso Comune non diviso in frazioni, è necessario l'assenso del Questore; nel caso che l'esercente sia altresì munito dell'autorizzazione stabilita dall' della legge, l'assenso è dato dal Prefetto. In entrambi i casi deve essere sentito il parere della Commissione provinciale contro l'alcolismo. Le stesse norme si applicano qualora si tratti di cambiamento nella specie dell'esercizio o di ampliamenti o di trasformazioni nei locali. L'assenso può essere accordato soltanto in seguito a verifica dei locali da parte dell'ufficiale sanitario e può essere negato per ragioni di ordine, di sicurezza pubblica o di igiene, ovvero qualora il trasferimento o le trasformazioni proposte possano favorire la diffusione dell'alcolismo. L'autorità competente ha facoltà di sospendere o revocare la licenza o l'autorizzazione, ove l'esercente, senza l'assenso ovvero contro il divieto dell'autorità stessa, trasferisca o trasformi i locali dell'esercizio, restando salva, in ogni caso, l'applicazione delle pene incorse.
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