Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 169

In vigore dal 1 ago 1940
Non sono compresi nel rapporto di cui all' della legge: a) gli alberghi, le locande e le pensioni, a condizione che la somministrazione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere sia fatta di regola a chi vi alloggia; b) gli esercizi pubblici annessi ai teatri, purchè non vi sia obbligo di consumazione e siano accessibili soltanto dall'interno e durante lo spettacolo e purchè rimanga esclusa la vendita all'esterno. Questa disposizione non si applica a favore degli esercizi annessi alle sale destinate principalmente a spettacoli cinematografici. c) i pubblici esercizi annessi alle stazioni ferroviarie, ai porti di mare, agli aeroporti, ai caselli delle autostrade e alle stazioni delle funivie, con ingresso soltanto dall'interno; d) i pubblici esercizi da aprirsi nelle stazioni ferroviarie o tramviarie isolate e lontane dall'abitato, sempre che tali condizioni siano riconosciute dalla Commissione provinciale; e) i pubblici esercizi temporanei indicati nell' della legge.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-169

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