Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 103
In vigore dal 11 lug 1940
Il titolare delle licenze contemplate dall' della legge è tenuto a dimostrare di avere stipulato, a proprie spese, l'assicurazione individuale o collettiva, degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma di legge.
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