Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo II
Art. 108
In vigore dal 11 lug 1940
Nel registro prescritto dall' della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lo acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-108