Art. 108
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 108

113 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Nel registro prescritto dall' della legge, si prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto, e del modo col quale lo acquirente ha dimostrato la propria identità personale. È permessa la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza di porto d'arme.
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