Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo II

Art. 100

In vigore dal 11 lug 1940
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possano cadere in altre mani, e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-100

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