Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 174
In vigore dal 11 lug 1940
Agli effetti degli della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie:
a) alberghi, pensioni e locande;
b) dormitori privati;
c) ristoranti e trattorie;
d) caffè e bars;
e) osterie e osterie con cucina;
f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto;
g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti;
h) alberghi diurni e bagni pubblici;
i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio o simili;
l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-174