Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 174

In vigore dal 11 lug 1940
Agli effetti degli della legge e 172 e 173 del presente regolamento, gli esercizi pubblici sono distinti nelle seguenti categorie: a) alberghi, pensioni e locande; b) dormitori privati; c) ristoranti e trattorie; d) caffè e bars; e) osterie e osterie con cucina; f) spacci di bevande non alcoliche e di cibi cotti con consumo sul posto; g) sale pubbliche di bigliardo ed altri giuochi leciti; h) alberghi diurni e bagni pubblici; i) rimesse di autoveicoli, di vetture, locali di stallaggio o simili; l) noleggi di autoveicoli senza conducente, di motocicli e biciclette.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-174

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