Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 178

In vigore dal 11 lug 1940
Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all' della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purchè le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purchè la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.
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