Art. 178
Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 178

183 / 379
In vigore dal 11 lug 1940
Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all' della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purchè le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purchè la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-178