Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 178
183 / 379In vigore dal 11 lug 1940
Il divieto di vendita nei giorni festivi delle bevande di cui all' della legge, non si estende agli alberghi, alle locande e alle pensioni, purchè le somministrazioni siano fatte, di regola, a persone che vi alloggiano e in locali non aperti al pubblico; nè alle farmacie, purchè la vendita sia fatta come somministrazione di medicinali, a norma delle disposizioni vigenti sull'esercizio delle farmacie.
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